Bonus 10 punti nella domanda di trasferimento: quando può essere valutato

La valutazione del bonus di 10 punti  spetta solo ai docenti che possiedono i requisiti indicati nel CCNI sulla mobilità. Chiarimenti

Un lettore ci scrive:

Sono un insegnante di ruolo da 4 anni nella medesima istituzione scolastica, vorrei sapere se nella domanda di mobilità interprovinciale ho diritto al bonus punteggio aggiuntivo di 10 punti. Il triennio consecutivo in cui ho prestato servizio nella stessa scuola è quello compreso tra il 2015 e il 2018

Il bonus di 10 punti è un punteggio una tantum previsto nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.

Questo punteggio spetta ai docenti che possiedono i requisiti indicati nella succitata tabella, Sezione A1 lettera D), dove viene esplicitato quanto segue:

“D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di ………………………. 10 punti”

Maturazione del punteggio una tantum: chi ne ha diritto

La maturazione dei 10 punti è vincolata al periodo nel quale il docente non ha presentato domanda di trasferimento.

Come chiarisce la nota 5ter), infatti, “[….] Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.[….]”

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate, quindi,  se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Questo punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche ai docenti che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Quando si perdono i 10 punti maturati

Il bonus di 10 punti, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, non ha diritto al bonus di 10 punti in quanto gli anni scolastici ai quali fa riferimento non sono compresi nel periodo stabilito dalla normativa per la maturazione del punteggio.

Gli anni scolastici indicati dal docente sono compresi, infatti, tra il 2015/16 e il 2018/19, mentre il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo si è concluso nell’anno scolastico 2007/2008

https://www.orizzontescuola.it/bonus-10-punti-nella-domanda-di-trasferimento-quando-puo-essere-valutato/?fbclid=IwAR0B4c-nbJC4QpPPian362SbBfIf-lKMKafu0SFyH6PPBGHyxlM0bePqjVA

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