Congedi, differenze tra quello parentale e quello per malattia del bambino. Utile per docenti e ATA

Ci si propone di seguito di analizzare i due differenti istituti del congedo parentale e del congedo per malattia bambino, spesso poco chiari concettualmente al personale scolastico docente e ATA e, di conseguenza, oggetto di confusione. Partiamo dalla normativa di riferimento per poi evidenziare i limiti temporali e le differenze retributive dei due istituti previsti dalla legge a tutela della genitorialità.

Il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Le due tipologie di congedi trovano puntuale disciplina nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, che detta norme in materia di congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

L’art. 2 fornisce le definizioni utili:

  • Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
  • Per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia che interessa i figli.

Il congedo parentale, limiti temporali.

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità di seguito indicate.

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette in determinati casi;

c)  qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32.

La retribuzione del congedo parentale.

Il trattamento retributivo da corrispondere ai dipendenti scolastici, è il seguente:

– primi 30 giorni di congedo sono retribuiti al 100% se fruiti nei primi 6 anni del bambino, sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della tredicesima mensilità e delle ferie;

– trattamento al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino;

– il congedo eventualmente fruito dai 6 agli 8 anni del bambino è indennizzato al 100% (se trattasi dei primi 30 giorni richiesti per la prima volta) o al 30% solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l’anno 2021 è pari a € 16.756,35);

– nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

Fruizione giornaliera o oraria.

Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. In tal caso  è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dallo stesso T.U. sulla maternità/paternità, mentre invece sono cumulabili con permessi e/o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo unico, come ad esempio i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la fruizione su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria per fruizione del congedo parentale e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche e i sabati (in caso di adozione della settimana corta da parte dell’Istituzione scolastica), non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo retributivo.

Quando presentare la richiesta di congedo parentale?

Secondo la normativa generale, la richiesta va presentata almeno 5 giorni prima della data di inizio del congedo (2 giorni in caso di fruizione su base oraria). Per i dipendenti scolastici (docenti e ATA) si applica quanto disposto dall’art. 12, comma 8, del CCNL Scuola 2006-2009 che permette di richiedere il congedo (fruizione giornaliera) entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali da specificare al Dirigente scolastico.

Il congedo per malattia bambino.

L’istituto, disciplinato dall’art.47, prevede che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino fino a 3 anni di età e del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

Il diritto ad astenersi è senza limiti temporali se il bambino ha fino ai 3 anni di età. Invece per ciascun genitore spettano fino a 5 giorni lavorativi per ogni anno di età del bambino dai 3 agli 8 anni.

Per fruire dei congedi la malattia deve essere documentata dal medico curante del bambino del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, mediante trasmissione telematica all’INPS del certificato medico al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore, che ne facciano richiesta.

Ai sensi dell’art. 12 del CCNL 2006-2009, per le astensioni per congedo per malattia del bambino i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100% e valevoli per l’anzianità di servizio.

Quando presentare la richiesta di congedo per malattia bambino?

Secondo la normativa generale, la richiesta va presentata almeno 5 giorni prima della data di inizio del congedo. Per i dipendenti scolastici (docenti e ATA) si applica quanto disposto dall’art. 12, comma 8, del CCNL Scuola 2006-2009 che permette di richiedere il congedo entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali da specificare al Dirigente scolastico.

Cumulo tra i due congedi.

L’ARAN, con l’Orientamento Applicativo del 28 luglio 2017 (RIC_063), applicabile anche ai dipendenti della Scuola, si è pronunciato circa la cumulabilità tra congedo per malattia del bambino e congedo parentale.

Ne deriva che è legittima la prassi per cui un genitore possa avvalersi del congedo per malattia figlio in concomitanza alla fruizione del congedo parentale da parte dell’altro genitore.( fonte O.S)

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