Da un paio di giorni si possono presentare le domande relative all’aggiornamento GAE, ovvero le Graduatorie ad Esaurimento.
Tra le operazioni, si può richiedere il ricalcolo del punteggio. Per farlo, servono determinati requisiti.
Vediamo quali e come funziona.
Dal 21 marzo al 4 aprile 2022 è possibile presentare domanda per l’aggiornamento GAE.
Le domande devono essere inviate attraverso la piattaforma Istanze On Line.
Le graduatorie hanno validità per il triennio 2022/2025.
Da queste si attinge per le immissioni in ruolo e per gli incarichi a tempo determinato al 30 giugno e 31 agosto.
I docenti perciò hanno tempo fino al 4 aprile per confermare la permanenza nelle graduatorie ed eventualmente, per chiedere l’aggiornamento del punteggio.
A questo proposito ed in merito alle operazioni delle GAE:
Ma vediamo nel dettaglio come funziona il ricalcolo del punteggio.
Nell’istanza di aggiornamento GAE si può richiedere il ricalcolo del punteggio
con cui si è inseriti nella graduatoria.
Non tutti possono però presentare questa domanda.
Infatti, l’articolo 2 comma 21 del DM n. 60/2022 prevede che:
Dal primo punto si deduce che:
per il ricalcolo del punteggio le condizioni, i servizi prestati fino all’a.s. 2016/17 in una o più Classi di Concorso confluite in un’unica Classe di nuova istituzione, sono valutati come specifici nella CdC di confluenza.
Facciamo un esempio per comprendere meglio.
Prendiamo in considerazione un docente di CdC ex 1/D (Arte della lavorazione dei metalli) ed ex 2/D (Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme).
Entrambe le CdC sono confluite nella nuova Classe di Concorso A-02 (Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme) e nella CdC ex 10/A (Arte dei metalli e dell’oreficeria).
Il docente in questione può richiedere il ricalcolo del punteggio del servizio prestato fino all’.a.s 2016/17 nelle CdC ex 1/D ed ex 2/D.
Questo servizio viene poi valutato come specifico nella nuova Classe di Concorso A-02.
Ma quanti punti vale il servizio?
Il servizio svolto nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria statali e paritarie
è valutato per ogni mese o per frazione di minimo 16 giorni.
È compreso anche il servizio prestato su posto di sostegno.
Si possono ricevere da 2 punti ad un massimo di 12 punti.
La valutazione però viene dimezzata se il servizio è stato svolto negli Istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati.(d.it)
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