Il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) è regolato, in particolare, dagli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 151/2001. Si configura come un di un diritto indisponibile per cui la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.
Per ciò che riguarda le ferie, l´art. 22, comma 6 stesso decreto stabilisce espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”
L’art 13 comma 10 del CCNL 2006-2009 dispone che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell´anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l´anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell´attività didattica”
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
Dalla normativa richiamata è quindi pacifico che le ferie dovranno essere obbligatoriamente rimandate e che sarà possibile fruirne durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni compreso il periodo che va dal 1 settembre all’inizio delle stesse.