L’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l’arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all’istituzione scolastica. A sancirlo una sentenza della Cassazione (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999). Approfondiamo due momenti critici della sorveglianza, il cambio d’ora e la ricreazione.
La sorveglianza, dunque, deve avvenire dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato dall’istituto (Cass. civile, sez. III, n. 5424/1986).
La responsabilità per la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche dalla Cassazione (Cass. civile, sez. III, n. 163/1994), facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa, le “uscite” e i viaggi di istruzione.
Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dei docenti, secondo il CCNL, art. 27 del 24/07/2003, è estesa anche ai 5 minuti prima l’inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe.
Affrontiamo due casi particolari
Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi per andare nell’altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante a cui dovrebbe passare “in consegna” gli alunni. Anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico. In questi casi è bene far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all’affidamento dei minori.
Non è responsabile il docente nel caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92)
Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.
Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.