Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precari, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola 2007 che per tale aspetto giuridico non è stato modificato dal CCNL 2018.
Decorrenza e durata del congedo
Personale a tempo indeterminato
L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.
Personale a tempo determinato
Il comma 12 dell’art. 19 prevede che Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Anche se in questo caso il comma non prevede espressamente la fruizione del congedo da una settimana prima a due mesi dopo l’evento, ritengo che tale arco temporale sia applicabile anche per i supplenti, a condizione – ovviamente – che il periodo prescelto rientri nel periodo di vigenza del contratto di lavoro.
Documentazione – autocertificazione
Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza (15 gg.). Successivamente il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell’assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Diritto indisponibile
La clausola contrattuale configura in capo al dipendente un diritto soggettivo. Conseguentemente, la fruizione di questa tipologia di permesso, in presenza del presupposto giustificativo, non può essere negata dal datore di lavoro pubblico, neppure in presenza di particolari esigenze organizzative ed operative.
15 giorni di congedo che comprendono anche i sabati e le domeniche
La clausola contrattuale prevede inoltre, espressamente, per il dipendente “un permesso di 15 giorni consecutivi….”. Conseguentemente, sulla base di tale precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo:
non può essere in alcun modo fruito frazionatamente;
comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso.
Permesso per un “secondo matrimonio”
In assenza di diverse indicazioni nella legge e nel contratto collettivo, il permesso per matrimonio spetta anche:
al dipendente che, dopo averne già fruito in occasione del primo matrimonio, rimasto vedovo, contratta successivamente un nuovo matrimonio;
in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili quello precedente, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.
Matrimonio religioso
Secondo la giurisprudenza, il diritto al permesso non sorge quando sia celebrato il solo matrimonio religioso, senza trascrizione.
Il solo matrimonio religioso non ha infatti rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.
Matrimonio religioso una volta contratto quello civile
Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile.
Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
In tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile in quanto in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.
Matrimonio celebrato all’estero
Con parere n. 621 del 1 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha affermato che il matrimonio all’estero celebrato da cittadini italiani è comunque valido e rilevante in Italia anche senza la trascrizione o le pubblicazioni, ove quest’ultime siano necessarie. Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio.
Diverse sentenze della Cassazione (es. 14 febbraio 1975, n. 569; 28 aprile 1990) avevano già chiarito che il matrimonio contratto all’estero è valido indipendentemente dalle formalità relative alla pubblicazione ed alla trascrizione nei registri di stato civile.
Pertanto, il matrimonio celebrato all’estero è valido a prescindere dalla successiva trascrizione nei registri dello stato civile con la conseguenza che i due mesi per la fruizione del permesso decorrono dalla data del matrimonio celebrato all’estero in quanto l’art. 15/3 citato fa riferimento, ai fini del periodo massimo di fruizione, alla “data del matrimonio”.
https://www.orizzontescuola.it/guida/permesso-per-matrimonio-15-giorni-non-puo-essere-negato/