La ricostruzione di carriera, consistente nella valutazione del servizio a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza, si può chiedere solo dopo il superamento dell’anno prova e la conferma in ruolo.
Il fine della predetta valutazione è di far rientrare i suddetti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il docente nella fascia stipendiale che gli spetta.
La presentazione delle istanze di ricostruzione, gli atti consequenziali alle stesse e i diritti connessi alla ricostruzione medesima sono sottoposti a scadenze temporali ben precise e definite. Ricordiamo in questa scheda quali sono tali termini e le conseguenze di un loro mancato rispetto, approfondendo inoltre il caso il cui il docente rispetti i termini di presentazione della domanda di ricostruzione ma l’amministrazione emani il relativo decreto tardivamente.
Periodo dell’anno scolastico entro cui presentare le domande
Le istanze di ricostruzione di carriera si possono presentare dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno scolastico, come stabilito dal comma 209 della legge n. 107/2015.
Lo stesso comma 209 prevede, inoltre, che il Miur, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunichi al Mef le risultanze delle istanze di ricostruzione presentate, ai fini di una corretta programmazione della spesa.
Termini adozione decreto ricostruzione
La Circolare Mef prot. n. 181138 del 6 ottobre 2017, sulla base della succitata scadenza del 28 febbraio, relativa alla comunicazione degli esiti delle domande al Ministero dell’Economia, ritiene che i dirigenti scolastici di fatto debbano adottare il decreto di ricostruzione entro il termine compreso tra i 30 e i 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza da parte del dipendente (in precedenza il termine di adozione era fissato a 480 giorni, ai sensi del D.M. 190 del 06/04/1995).
Termini prescrizione diritto alla ricostruzione di carriera
Riguardo ai termini entro cui cade in prescrizione il diritto alla ricostruzione di carriera, è necessario effettuare una distinzione tra fini giuridici ed economici.
Il diritto alla ricostruzione di carriera, ai fini giuridici, cade in prescrizione dopo dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile. Il computo dei dieci anni parte dal giorno in cui può essere richiesta la ricostruzione, ossia dopo il superamento dell’anno di prova e la conferma in ruolo.
Il diritto alla ricostruzione di carriera, ai fini economici, quindi la corresponsione di eventuali arretrati, cade in prescrizione dopo cinque anni, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile. Il computo dei cinque anni parte dal giorno in cui può essere richiesta la ricostruzione, ossia dopo il superamento dell’anno di prova e la conferma in ruolo.
Corresponsione di arretrati stipendiali in caso di domande presentate nei termini di legge ma di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera
Nella succitata circolare del Mef del 6 ottobre 2017, vengono fornite specifiche indicazioni, relativamente alla corresponsione di arretrati stipendiali in caso di domande presentate nei termini di legge (ossia entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all’immissione in servizio per il personale ATA) ma di ritardo da parte dell’amministrazione nell’emissione del relativo decreto (dopo i cinque anni dalla presentazione della domanda).
Il Ministero dell’Economia, in premessa, evidenzia che la corresponsione degli arretrati è subordinata alla richiesta dell’interessato, quindi si attiva su istanza di parte e non d’ufficio. Pertanto, considerato il termine quinquennale di prescrizione, come consolidato dalla giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa, nel caso di ritardo di mancata emissione del decreto di ricostruzione, è necessario che l’interessato ponga in essere ogni atto e iniziativa volti a interrompere i termini di prescrizione, “avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A.”
Ciò premesso, secondo il Mef, nel caso in cui il decreto di ricostruzione sia stato emanato oltre il termine di cinque anni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di atti interruttivi dei termini di prescrizione da parte dell’interessato, quest’ultimo ha diritto a percepire gli arretrati relativi ai soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto medesimo e non di tutti quelli dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa.
In conclusione, se la domanda è presentata entro i termini di legge, possono verificarsi due casi:
il decreto di ricostruzione viene emanato secondo i termini previsti (con la legge 107/2015 30-90 giorni dall’istanza (Mef) o comunque entro i cinque anni dalla presentazione dalla domanda);
il decreto di ricostruzione viene emanato oltre i cinque anni dalla presentazione dalla domanda.
Nel primo caso, al dipendente spettano tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa.
Nel secondo caso, qualora il dipendente non abbia posto in essere alcuna atto interruttivo della prescrizione, gli spettano i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.